Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
  1. Sono  da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e  la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero   provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita',  che  possono
arrecare,  con  la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per   l'uomo   o   che   comunque  possono  costituire  pericolo  per
l'incolumita' pubblica.
  2.  E'  vietato  a  chiunque, detenere, commercializzare importare,
esportare  o  riesportare  gli  esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, ((e successive modificazioni.)) In caso di inosservanza
si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo
articolo 6.
  3.  A  coloro  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  detengono  esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge  7 febbraio  1992,  n. 150, ((e successive modificazioni, fatte
salve  le  esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il
termine  per  la  denuncia  di  cui  al  suddetto comma 3 all'ufficio
territoriale  del Governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.))

Riferimenti normativi:
    - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n.
150  (Disciplina  dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie  animali e
vegetali  in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di  cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n.   3626/82,  e  successive  modificazioni,  nonche'  norme  per  la
commercializzazione  e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita'
pubblica).
    «Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1992,  n.  157,  e'  vietato  a  chiunque  detenere esemplari vivi di
mammiferi  e  rettili  di  specie  selvatica  ed  esemplari  vivi  di
mammiferi  e  rettili  provenienti  da riproduzioni in cattivita' che
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
    2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste, stabilisce con proprio decreto i
criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma
1  e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo
altresi'  opportune  forme  di  diffusione  dello  stesso  anche  con
l'ausilio  di  associazioni  aventi  il  fine  della protezione delle
specie.
    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro
che  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di  cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di
specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti
da  riproduzioni  in  cattivita'  compresi  nell'elenco  stesso, sono
tenuti  a  farne denuncia alla prefettura territorialmente competente
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  al  comma  2.  Il  prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie
competenti,  puo'  autorizzare  la  detenzione dei suddetti esemplari
previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia,
in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e
dell'incolumita' pubblica.
    4.  Chiunque  contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni.
    5.  Chiunque  contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e'
punito  con  la  sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
    6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei
confronti  dei  giardini  zoologici,  delle aree protette, dei parchi
nazionali,   degli  acquari  e  delfinari,  dichiarati  idonei  dalla
commissione  scientifica  di  cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei
criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei
confronti   dei  circhi  e  delle  mostre  faunistiche  permanenti  o
viaggianti,  dichiarati  idonei dalle autorita' competenti in materia
di  salute  e  incolumita'  pubblica, sulla base dei criteri generali
fissati  previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4,
comma  2.  Le  istituzioni  scientifiche  e  di  ricerca iscritte nel
registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla
previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».